Dati relativi alle strutture classificate come "parchi vacanza" sulla base di quanto disposto dalla L.R. n.2/2008.
Sono Parchi per vacanze le strutture ricettive nelle quali è consentita la presenza di piazzole di tipo stanziale sino ad un massimo del 90 per cento del numero complessivo delle piazzole. In tali strutture è consentita altresì la presenza di una quota di piazzole di tipo campeggio pari al 10 per cento del complesso delle piazzole che può essere ridotta esclusivamente a favore di piazzole di tipo villaggio turistico. Nella restante quota di piazzole è consentita l’occupazione di tipo campeggio e/o villaggio turistico.
Essendo i villaggi turistici strutture ricettive residuali, non possono essere autorizzate nuove strutture ma rimangono in esercizio esclusivamente quelle esistenti alla data del 28 febbraio 2008, data di entrata in vigore della Legge regionale 7 febbraio 2008, n. 2.
Le specifiche definizioni per le varie tipologie sono disponibili sulla pagina dedicata
Per approfondimenti leggere la L.R. n.2/2008 "Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari" su leggi.regione.liguria.it
Data di pubblicazione nel sito Regione Liguria: 02/10/2012
Data dell'ultimo aggiornamento: 02/10/2012
Il dato è stato creato da DatiOpen.it il 29 Ottobre 2012
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